La terza parte della mini rubrica dedicata alla descrizione dei marchi di tutela enogastronomica del nostro territorio.
Abbiamo approfondito la definizione di DOP, Denominazione di Origine Protetta e dell’IGP, Indicazione Geografica Protetta.
In questo terzo appuntamento si tratterà nel dettaglio la dicitura SGT:
Cosa indica la denominazione SGT
(Marchio di Tutela ai sensi del regolamento CE n. 509 del 20 marzo 2006)
Con la dicitura STG (Specialità Tradizionale Garantita) si intende un prodotto agricolo o alimentare tradizionale la cui specificità è riconosciuta dalla Comunità attraverso la registrazione in conformità del Regolamento n. 509/2006.
una piccola aggiunta
Il termine specialità tradizionale garantita è un marchio volto a tutelare prodotti agricoli e alimentari ottenuti con materie prime tradizionali o che sono caratterizzati da composizioni o ricette di comprovata origine storica tradizionale o che sono ottenuti con tradizionali e tipici metodi di produzione e/o trasformazione.
Questa certificazione diversamente dagli altri marchi quali denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) non ha un riferimento con un ben definito ambito territoriale ma indica prodotti agricoli e alimentari che hanno una o più “peculiarità” ottenute grazie al metodo di produzione o alla composizione che sono tipiche della tradizione di una zona, ma, questi prodotti, non vengono prodotti solo in tale zona.
@Aldo: ti ringrazio molto per avere approfondito ulteriormente l’indicazione del marchio di tutela SGT (specialità tradizionale garantita).